20 giugno 1985: la Buitoni contrattacca,
l'affare sta sfumando. De Benedetti chiede al tribunale di Roma
il sequestro cautelativo delle azioni Sme in mano all'IRI.
24 giugno 1985: altro affondo di Buitoni, che chiede al Tar
del Lazio di sospendere l'efficacia del decreto Darida.
25 giugno 1985: il tribunale di Roma respinge la richiesta di
sequestro delle azioni Sme
10 luglio 1985: anche il Tar dà torto a De Benedetti,
respingendo la richiesta di sospensiva del decreto Darida. I
legali dell'Ingegnere decidono allora per l'attacco frontale,
e il 19 luglio 1985 citano l'IRI davanti al tribunale di Roma:
chiedono che sia dichiarato valido il contratto firmato da Prodi
e De Benedetti per l'acquisto della Sme.
L'11 dicembre 1985 il sottosegretario alla presidenza del Consiglio,
Giuliano Amato, e il presidente dell'IRI Romano Prodi affermano
in un comunicato congiunto che il documento firmato con Buitoni
era un'intesa preliminare, non un contratto vero e proprio vincolante
per le parti. Manca, infatti, l'autorizzazione del ministro.
13 marzo 1986, sentenza della Corte di Cassazione: sulla vicenda
Sme è competente il tribunale civile e ''si deve convenire
nell'assunto della Buitoni che non esisteva e non esiste disposizione
di legge che preveda il potere di autorizzazione nei confronti
dell'IRI (fatta eccezione per le partecipazioni ex Egam)".
Un punto a favore di De Benedetti, dunque, anche se la palla
passa la tribunale di Roma, che dovrà dire ''se all'esigenza
di autorizzazione ministeriale ai fini dell'esecuzione del contratto
si debba riconoscere natura di condizione pattizia. Ovvero,
se il via libera del governo alla cessione della Sme sia indispensabile.
19 luglio 1986: la prima sezione del tribunale civile di
Roma dà ragione all'IRI: non si può attribuire
all'intesa del 29 aprile 1985 "valore di proposta contrattuale,
posto che essa non costituiva (
) per nessuno dei firmatari
manifestazione di impegno negoziale e lo stesso ing.De Benedetti
dichiara in detto documento una semplice disponibilità
a procedere al rilievo delle azioni Sme". Di più,
"il fatto che non vi sia stato un definitivo incontro
di volontà fra IRI e Buitoni non sembra quindi imputabile
all'IRI". Prodi, d'altra parte, raggiunto l'accordo con
De Benedetti, si "era impegnato a sottoporre con il proprio
parere favorevole all'approvazione del Cda l'operazione",
"subordinando comunque la conclusione del contratto alla
preventiva autorizzazione dell'autorità governativa".
De Benedetti, naturalmente, ricorre in Appello, ma nel marzo
1987 anche la sentenza di secondo grado gli dà torto:
presupposto del contratto definitivo per la cessione della
Sme è l'autorizzazione del governo. Secondo i giudici
del tribunale di Roma, infatti, l'IRI, come tutti gli altri
enti di gestione, è destinataria" degli indirizzi
programmatici vincolanti espressi dall'autorità di
governo attraverso CIPE e CIPI". Per vendere la Sme,
ci vuole l'ok dell'esecutivo.
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