FAQ

Che cosa disciplina il diritto societario

Cosa cambia con la riforma del diritto societario

Cosa devono fare Spa, Srl e cooperative

I punti di forza della riforma

I punti di debolezza della riforma

 
 
 
 
 
 

 

 


4 Dicembre 2003

I punti di debolezza della riforma

Come tutte le riforme, il suo successo dipenderà dalle modalità con cui coloro che sono tenuti ad attuarla (in questo caso gli operatori economici) applicheranno le varie disposizioni.

In linea di massima si può affermare che la maggiore libertà organizzativa delle società dovrebbe comportare una maggiore responsabilità, per evitare che qualche operatore scorretto approfitti delle nuove possibilità per trarne guadagno a danno di altri, ma la riforma non ha previsto né maggiori responsabilità, né forme di pubblicità palesi della composizione del capitale e delle forme organizzative della società, come l'obbligo di indicarlo nelle lettere e nei contratti che la società invia o sottoscrive con terzi, sicuramente più utili del deposito o iscrizione nel registro delle imprese, per il quale è necessaria un'apposita visura.

Uno dei punti più controversi è per esempio la mancata disciplina dei conferimenti di opere e servizi delle Srl, per i quali non sono previsti né criteri di valutazione, né l'obbligo di relazioni di stima (come avviene invece per i conferimenti di beni e servizi), né l'obbligo di garantire questi conferimenti con polizze assicurative o fidejussioni bancarie (obbligo che non si desume chiaramente dal dettato normativo, che lascia intravedere solo la possibilità).

In sostanza, con la riforma è possibile creare una Srl senza versare nessun capitale in contanti o in beni e crediti, ma limitandosi a sottoscrivere un atto unilaterale in cui i soci (o il socio unico) si impegnano a conferire alla società la loro attività lavorativa, per la quale possono stabilire arbitrariamente il valore. Una volta costituita la società, questa può sottoscrivere prestiti, con il cui ricavato può acquistare per esempio beni di terzi, o anche dei soci stessi, anche per un valore superiore a quello di mercato. Se l'acquisto riguarda beni di soci è richiesta una relazione di stima da parte di un perito nominato dagli stessi soci, purché iscritto nell'albo dei revisori contabili. In questo modo la società può essere così svuotata del denaro preso in prestito, ed i creditori potranno contare solo sui beni venduti dai soci alla società stessa, che avranno probabilmente un valore insufficiente per soddisfare i crediti, tenuto conto poi che il capitale sociale è virtuale, essendo costituito da un impegno a svolgere un determinato lavoro a favore della società.

Vi sono poi lacune come l'assenza di termini per determinati obblighi, come nel caso di comunicazione del cambiamento di indirizzo della sede sociale (da non indicare più nell'atto costitutivo) al registro delle imprese, oppure indicazioni discordanti (es. nell'art. 2470 in cui si parla, in relazione del trasferimento di quote delle Srl, prima di deposito dell'atto di trasferimento, e poi, nell'ambito dello stesso articolo, di iscrizione nel registro delle imprese).

Ancora da segnalare l'indeterminatezza di alcune disposizioni, come per esempio quella dell'art. 2467, con la quale si afferma che i finanziamenti (ossia i prestiti) che i soci effettuano nei confronti della società sono postergati rispetto ad altri debiti societari (ossia sono ripagati, in caso di liquidazione, dopo che sono stati rimborsati gli altri debiti della società) quando vi è "un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento".

Altre incertezze derivano da espressioni infelici, come quella dell'art. 2479, relativa alle competenze decisionali dei soci di Srl, dove tra le altre si attribuisce ai soci il diritto di nomina degli amministratori (circostanza necessaria), ma a condizione che sia prevista dall'atto costitutivo (e non si capisce chi altri potrebbero nominare gli amministratori: forse gli amministratori stessi che si autonominano!?).

Va infine considerato troppo basso il capitale minimo delle Srl, pari a 10.000 euro (decenni fa era di 20 milioni di lire, che avevano un valore di molto superiore ai 10.000 euro di oggi).


 
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