FAQ

Che cosa disciplina il diritto societario

Cosa cambia con la riforma del diritto societario

Cosa devono fare Spa, Srl e cooperative

I punti di forza della riforma

I punti di debolezza della riforma

 
 
 
 
 
 

 

 


4 Dicembre 2003

Che cosa devono fare Spa, Srl e cooperative

Le Spa, le Srl e le cooperative esistenti (ossia circa 1.150.000 società) devono modificare il proprio atto costitutivo e statuto per renderli conformi alla nuova disciplina entro il 30 settembre 2004 (31 dicembre 2004 per le coop), come prevede l'art. 9 del D.Lgs 6/2003, che ha introdotto gli artt. 223-bis e 223-duodecies del R.D. 318/42, contenente le norme di attuazione del codice civile.

La legge non prevede sanzioni in caso di mancato adeguamento, per cui è da ritenere che in questo caso le norme dell'atto costitutivo e dello statuto non più conformi alla disciplina societaria vengano sostituite ex lege dalle norme inderogabili (ossia obbligatorie) del nuovo codice civile societario.

Ad ogni conto è bene ricordare che la società che non ha provveduto ad adeguare atto costitutivo e statuto si trova in una situazione di illegalità, che può essere comunque fonte di problemi (es. rapporti con le banche, rapporti tra i soci e tra questi e gli amministratori).

E' dunque bene confrontare il proprio atto costitutivo e statuto (previsto dalla nuova disciplina solo per Spa e cooperative) con le nuove regole, magari con il supporto dell'associazione di categoria a cui si è iscritti (che stanno organizzando convegni e predisponendo atti costitutivo tipo), oppure al professionista di fiducia (con costi però potenzialmente maggiori).

Individuate le modifiche obbligatorie da apportare (che variano in funzione dell'atto costitutivo e statuto di partenza), e scelte le opzioni che la nuova disciplina lascia all'autonomia statutaria, ossia alla volontà dei soci, le Spa e le Srl devono far approvare tali modifiche dell'atto costitutivo dall'assemblea straordinaria (quindi alla presenza del notaio), ma non è richiesto nessun quorum costitutivo (ossia un minimo di soci che rappresentano una determinata porzione del capitale sociale), mentre il quorum deliberativo (ovvero la parte del capitale sociale presente in assemblea necessaria per approvare) è la maggioranza dei voti presenti in assemblea. Per le cooperative tali modalità semplificate sono possibili solo in terza convocazione (quindi le prime due convocazioni devono andare deserte, altrimenti il quorum richiesto dall'atto costitutivo è quello previsto normalmente per l'assemblea straordinaria (che in genere consiste nel voto favorevole della maggioranza dei soci).


 
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