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4 Dicembre 2003
Che cosa cambia con la riforma del diritto
societario
La riforma del diritto societario riguarda
le società di capitali, ed è stata introdotta dal D.Lgs
6/2003, attuativo della legge delega 366/2001. Della riforma fanno parte
anche il D.Lgs 61/2002, concernente gli illeciti societari, nel cui ambito è disciplinato
il falso in bilancio, e il D.Lgs 5/2003 che regolamenta le modalità di
risoluzione delle controversie societarie, attraverso il ricorso ad arbitri
oppure a tribunali, ed integra quindi il diritto processuale civile.
Le principali novità della riforma sono:
1) necessità di indicare nell'atto costitutivo in modo più specifico
le attività che costituiscono l'oggetto sociale;
2) inserimento delle regole di funzionamento della società nell'atto
costitutivo delle Srl, per cui queste società non possono più avere
degli statuti, poiché il loro contenuto è inglobato nell'atto
costitutivo stesso;
3) eliminazione dell'indirizzo della sede nell'atto costitutivo, essendo
sufficiente ora l'indicazione del Comune;
4) possibilità, limitata per le Srl, di conferire prestazioni
di opere e servizi (per le quali non sono previste relazioni di stima,
né metodi per la valutazione, ma solo la possibilità di
garantirle con fidejussioni bancarie o polizze assicurative);
5) mantenimento delle agevolazioni fiscali previste per le cooperative,
solo a quelle società che svolgono la propria attività prevalentemente
con i soci;
6) previsione per le Spa di 3 modelli di amministrazione e controllo:
sistema tradizionale (basato su Cda e collegio sindacale), monistico
(cda con alcuni membri che vanno a costituire il comitato per il controllo
sulla gestione), dualistico (consiglio di sorveglianza che nomina gli
amministratori, riuniti nel consiglio di gestione, e che approva il bilancio);
7) attribuzione del controllo contabile ad un revisore contabile (ma
le società non quotate, e che non redigono il bilancio consolidato,
possono lasciare tale compito ai sindaci);
8) aumento del capitale minimo per le Spa che passa da 100.000 a 120.000
euro (ma le società esistenti possono mantenere il vecchio capitale
sociale anche se inferiore fino alla scadenza della società);
9) possibilità di togliere la scadenza della società, che
può diventare quindi a tempo indeterminato (ma in tal caso va
previsto il diritto di recesso incondizionato);
10) riduzione della percentuale dei decimi dei conferimenti da versare
come condizione per la costituzione della società dal 30% al 25%;
11) ampliamento della tipologia di azioni e strumenti finanziari che
possono essere emessi dalle Spa (12 tipi diversi di azioni);
12) ampliamento dei limiti per l'emissione delle obbligazioni (es. doppio
del capitale e delle riserve);
13) introduzione di una disciplina dei patti parasociali per le Spa,
in precedenza prevista per le sole società quotate;
14) autonomia statutaria e semplificazioni per le formalità per
la convocazione dell'assemblea (es. avviso inviato ai soci con modalità anche
diverse da quelle classiche, eliminazione dell'obbligo del deposito delle
azioni);
15) aumento delle ipotesi di recesso, e possibilità nelle Srl
di prevedere l'esclusione del socio;
16) possibilità per le Srl di emettere titoli di debito (sottoscrivibili
solo da banche, che in caso di successiva circolazione ne garantiscono
il rimborso);
17) varie novità per il bilancio:
a) eliminazione delle interferenze fiscali nella redazione del bilancio,
che va redatto solo secondo le norme del codice civile, mentre per la
presentazione della dichiarazione fiscale occorre predisporre un prospetto
che trasforma le poste del bilancio civilistico in poste calcolate in
conformità delle norme fiscali;
b) rilevazione in bilancio degli effetti delle imposte differite;
c) criteri per il trattamento di determinate operazioni finanziarie (es.
pronti contro termine, prodotti finanziari derivati)
d) criteri per il trattamento di operazioni in valuta;
e) ampliamento delle ipotesi di ammissibilit? del bilancio in forma abbreviata;
18) possibilità per le Spa di istituire dei patrimoni separati,
destinati ad uno specifico affare;
19) maggiore autonomia nell'organizzazione e gestione delle Srl, dove
ha un importante ruolo la figura del socio (es. possibilità di
esprimere il voto per scritto, senza ricorrere all'assemblea);
20) eliminazione della figura della cooperativa a responsabilità illimitata;
21) definizione di un numero minimo di soci pari a 9 (3 se piccola coop).
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