FAQ

La proposta di riforma del Governo

Le critiche dei sindacati

Le soluzioni nel lungo termine

Come si calcola la pensione con il metodo retributivo

Come si calcola la pensione con il metodo contributivo

Le ragioni per cui le pensioni sono sempre oggetto di riforme

 

 

13 maggio 2004

La proposta di riforma del Governo

La riforma che emerge dal maxiemendamento del Governo, che sostituisce con un unico articolo il testo della legge delega del Governo sulla riforma del sistema previdenziale, disegna, in estrema sintesi le seguenti novità:

1) cambiano (comma 6 del maxiemendamento) alcuni requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (che si ottiene quando i lavoratore raggiunge una certa età), ma non per la pensione di anzianità (che si ottiene quando il lavoratore ha versato per un certo numero di anni i contributi):

a) la pensione di anzianità si può continuare ad ottenere con 40 anni di contributi;

b) la pensione di vecchiaia si può ottenere ora solo a 60 anni (e non più 57) e 35 anni di contributi, ma questo solo dal 2008;

c) la pensione di vecchiaia delle donne si può ancora ottenere a 57 anni e 35 anni di contributi, ma a condizione di calcolarla tutta con il sistema contributivo, sempre a partire dal 2008;

d) la pensione di vecchiaia degli uomini si può continuare ad ottenere a 65 anni, ma solo per quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare nel 1996 (ovvero hanno l'intera pensione calcolata con il metodo contributivo);

e) la pensione di vecchiaia si può sempre ottenere (al minimo) purché si siano effettuati versamenti per 20 anni.

2) si prevedono incentivi per i lavoratori del settore privato (mentre per quelli pubblici bisogna attendere un accordo fra Governo e sindacati) dall'entrata in vigore della legge fino al 2008, per restare al lavoro, nonostante il raggiungimento dei requisiti della pensione (35 anni di contributi e 57 anni di età): in questo caso l'incentivo consiste nell'attribuzione in busta paga del controvalore dei contributi previdenziali versati all'ente di previdenza (sia dal lavoratore, sia dal datore di lavoro), esentasse, che corrisponde al 32,7% della retribuzione lorda (commi 12-14);

3) si prevede la liberalizzazione dell'età pensionabile: in sostanza un lavoratore può continuare a lavorare, anche dopo aver raggiunto i requisiti della pensione, se però è d'accordo il datore di lavoro (comma 2, lett. b);

4) sembra che si consideri la possibilità di sommare i contributi versati alle varie gestioni, a condizione che siano stati versati per almeno 5 anni, fermo restando che ogni gestione pagherà pro quota la pensione (comma 2, lett. o);

5) si prevede la possibilità, attraverso il silenzio-assenso, di attribuire il Tfr (ossia la liquidazione) ai fondi pensione chiusi (creati dai contratti collettivi nazionali del lavoro), e aperti (istituiti da assicurazioni e banche), fermo restando la possibilità di trasferire queste risorse in caso di cambiamento del lavoro, e non è esclusa la possibilità di trasferirle a piani previdenziali individuali sottoscritti con assicurazioni o banche (comma 2, lett. e);

6) si prevede una riforma degli enti previdenziali, ed un loro possibile accorpamento (comma 31);

7) si introduce un contributo sulle pensioni superiori a 12.500 euro al mese pari al 4%, nel periodo 2007-2015 (comma 2, lett. u);

8) si consente ai lavoratori delle aziende in crisi che hanno firmato accordi sugli esuberi entro il 1 marzo 2004, di proseguire volontariamente nel versamento dei contributi, e di accedere alla pensione con i vecchi requisiti (comma 18).

 
 
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