La riforma che
emerge dal maxiemendamento del Governo, che sostituisce con un unico
articolo il testo della legge
delega del Governo sulla riforma del sistema previdenziale, disegna,
in estrema sintesi le seguenti novità:
1) cambiano (comma 6 del maxiemendamento)
alcuni requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (che si
ottiene quando i lavoratore raggiunge
una certa età), ma non per la pensione di anzianità (che
si ottiene quando il lavoratore ha versato per un certo numero di anni
i contributi):
a) la pensione di anzianità si può continuare ad ottenere
con 40 anni di contributi;
b) la pensione di vecchiaia si può ottenere ora solo a 60 anni
(e non più 57) e 35 anni di contributi, ma questo solo dal 2008;
c) la pensione di vecchiaia delle donne si può ancora ottenere
a 57 anni e 35 anni di contributi, ma a condizione di calcolarla tutta
con il sistema contributivo, sempre a partire dal 2008;
d) la pensione di vecchiaia degli uomini si può continuare ad
ottenere a 65 anni, ma solo per quei lavoratori che hanno iniziato
a lavorare nel 1996 (ovvero hanno l'intera pensione calcolata con il
metodo contributivo);
e) la pensione di vecchiaia si può sempre ottenere (al minimo)
purché si siano effettuati versamenti per 20 anni.
2) si prevedono incentivi per i lavoratori
del settore privato (mentre per quelli pubblici bisogna attendere
un accordo fra Governo e sindacati)
dall'entrata in vigore della legge fino al 2008, per restare al lavoro,
nonostante il raggiungimento dei requisiti della pensione (35 anni
di contributi e 57 anni di età): in questo caso l'incentivo
consiste nell'attribuzione in busta paga del controvalore dei contributi
previdenziali versati all'ente di previdenza (sia dal lavoratore, sia
dal datore di lavoro), esentasse, che corrisponde al 32,7% della retribuzione
lorda (commi 12-14);
3) si prevede la liberalizzazione dell'età pensionabile: in
sostanza un lavoratore può continuare a lavorare, anche dopo
aver raggiunto i requisiti della pensione, se però è d'accordo
il datore di lavoro (comma 2, lett. b);
4) sembra che si consideri la possibilità di sommare i contributi
versati alle varie gestioni, a condizione che siano stati versati per
almeno 5 anni, fermo restando che ogni gestione pagherà pro
quota la pensione (comma 2, lett. o);
5) si prevede la possibilità, attraverso il silenzio-assenso,
di attribuire il Tfr (ossia la liquidazione) ai fondi pensione chiusi
(creati dai contratti collettivi nazionali del lavoro), e aperti (istituiti
da assicurazioni e banche), fermo restando la possibilità di
trasferire queste risorse in caso di cambiamento del lavoro, e non è esclusa
la possibilità di trasferirle a piani previdenziali individuali
sottoscritti con assicurazioni o banche (comma 2, lett. e);
6) si prevede una riforma degli enti previdenziali, ed un loro possibile
accorpamento (comma 31);
7) si introduce un contributo sulle pensioni superiori a 12.500 euro
al mese pari al 4%, nel periodo 2007-2015 (comma 2, lett. u);
8) si consente ai lavoratori delle aziende in crisi che hanno firmato
accordi sugli esuberi entro il 1 marzo 2004, di proseguire volontariamente
nel versamento dei contributi, e di accedere alla pensione con i vecchi
requisiti (comma 18).