Roma, 05-09-2006
Un disegno di legge per rendere obbligatorio il giudizio immediato (entro tre
mesi) a carico di chi e' stato denunciato per violenza sessuale, e per vietare
il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti in tutti i casi di
violenza sessuale. Sono queste le due ipotesi di modifica ai codici su cui sta
lavorando l'ufficio legislativo del dicastero della Giustizia e che presto
verranno discusse con i ministeri interessati, primo fra tutti quello per i
Diritti e le Pari Opportunita'.
Niente inasprimento delle
pene, dunque, come reclamato da piu' parti dopo i recenti e numerosi fatti di
violenza ai danni delle donne. E niente processi per direttissima, come chiesto
dal sindaco di Milano, Letizia Moratti.
Il sottosegretario alla Giustizia,
Luigi Li Gotti (Idv), spiega che "il giudizio per
direttissima, 48 ore dopo
l'iscrizione nel registro degli indagati della persona denunciata, e' possibile
solo in flagranza di reato. Diversamente, non c'e' tempo per fare le indagini e
raccogliere le prove". Il ministero della Giustizia punta, invece, a una
modifica dell'art. 453 del codice di procedura penale per rendere obbligatorio
il giudizio immediato (ora facoltativo, a discrezione del giudice) nei casi di
violenza sessuale: "In questo caso, entro tre mesi dalla denuncia il magistrato
ha il tempo necessario per raccogliere le prove e per ascoltare l'indagato prima
del giudizio immediato".
Un rito, questo, senz'altro piu' celere rispetto ai
tempi della giustizia ordinaria. "La visione del diritto penale - sottolinea Li
Gotti - non puo' essere statica, ma adeguata a tutti i fenomeni reali. In questi
ultimi tempi c'e' stata una recrudescenza dei casi di violenza sessuale: si puo'
e si deve intervenire".
Di un inasprimento delle pene il sottosegretario
alla Giustizia, noto avvocato penalista, non parla: "Nell'armonia del nostro
codice (che per l'omicidio prevede non meno di 21 anni) le pene per i reati di
violenza sessuale non sono basse: per quella semplice si passa da un minimo di
cinque a un massimo
di dieci anni, mentre per l' aggravata da un minimo di
sei a un massimo di dodici". Vero' e, pero', che il giudice puo' stabilire
l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti.
Risultato: spesso la violenza sessuale da aggravata diventa semplice. Ecco
perche' al ministero della Giustizia si ipotizza di intervenire anche sull'
art.69 del codice penale, cosi' da escludere il giudizio di comparazione tra
attenuanti e aggravanti nei casi di violenza sessuale, cosi' come gia' previsto
dalla legislazione antimafia, antiterrorismo, e anche per l'odio razziale. E'
possibile, inoltre, che dal giudizio di comparazione vengano escluse anche le
attenuanti della minore eta' e dalla minima partecipazione al fatto.